Il nuovo Regolamento Ivass n. 40 del 22 agosto 2018 disciplina, tra gli altri, il tema della formazione obbligatoria per gli intermediari iscritti al RUI – Registro Unico Intermediari.
In particolare si rileva dalla lettura del documento il novero dei soggetti che possono impartire la formazione e le relative modalità. Cerchiamo dunque di fare chiarezza per gli Agenti e i Broker.
All’art. 87 viene stabilito che i soggetti iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro o delle relative imprese preponenti possono tenere direttamente i corsi di formazione per:
a) le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio;
b) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call center.
Ne consegue che gli Agenti e i Broker di Assicurazione possono impartire la così detta “formazione verticale” ovvero quella relativa alla propria rete di iscritti in sezione E per l’aggiornamento professionale delle 30 ore così come possono formare i nuovi soggetti da iscrivere nella propria sezione E con riferimento alla previsione delle 60 ore formative.
Per quanto concerne invece l’aggiornamento professionale dei soggetti iscritti alla sezione A e B, come previsto all’art. 96, lo stesso può essere impartito esclusivamente da:
a) associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni;
b) enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
c) enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo internazionale.
Ne consegue che un soggetto iscritto in sezione A o B non possa impartire direttamente la formazione a un altro soggetto iscritto nella sezione A o B.
Tuttavia gli stessi soggetti iscritti in sezione A o B possono, nel caso in cui siano in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata capacità didattica, essere annoverati tra i docenti scelti dalle imprese o associazioni di cui all’art. 96 lettere a), b), c) come sopra indicato.