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Superbonus 110%: tutto quello che c’è da sapere e le coperture assicurative necessarie

Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), entriamo ufficialmente nella fase dei cosiddetti Superbonus 110%.

Superbonus 110%: cosa sono le nuove detrazioni fiscali

Gli ormai noti superbonus 110% sono delle detrazioni fiscali previste per il settore dell’edilizia che consentono di portare in detrazione il 110% della spese complessiva sostenuta per determinati interventi. Cosa significa? significa che se un intervento è costato complessivamente 80.000 euro, lo Stato attraverso le detrazioni fiscali rimborserà 88.000 euro in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui p stata sostenuta la spesa (17.600 euro per il 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024).

Superbonus 110%: le tempistiche

Come previsto dall’art. 119 del Decreto Rilancio, è possibile portare in detrazione il 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Ma c’è di più, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di prossima approvazione (uno dei provvedimenti attuativi necessari) entra nel dettaglio parlando anche di data di inizio e fine lavori che dovranno essere comprese tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Superbonus 110%: gli interventi che accedono alle nuove detrazioni fiscali

Il decreto Rilancio prevede questa nuova detrazione fiscale del 110% solo per alcuni interventi che possono essere riassunti nelle seguenti tipologie:

  • efficienza energetica (Ecobonus);
  • riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus);
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: gli interventi che accedono al nuovo Ecobonus

Per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico, il decreto del MiSE di prossima pubblicazione entrerà più nel dettaglio, ma il decreto Rilancio fornisce già il seguente elenco:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda – Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
    • a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
    • euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
    • a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.

Le suddette 3 categorie di interventi possono essere definiti “trainanti” perché se effettuati consentono di applicare l’aliquota del 110% anche a tutti gli altri interventi di efficienamento energetico eseguiti congiuntamente.

Superbonus 110%: gli interventi che accedono al nuovo Sisma Bonus

Confermato il superbonus del 110% per tutti gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Nella conversione in legge del decreto Rilancio, sono state aggiunte al superbonus 110% anche le spese sostenute per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1 -bis a 1 -septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

Ecobonus e Sisma Bonus 110%: cosa fare

Ciò premesso, ed in attesa che siano emanati provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, nel caso si volesse valutare di accedere ai nuovi superbonus 110%, la prima cosa da fare è contattare un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità e un sopralluogo, potrà consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) è certamente fondamentale per evitare di incorrere in problematiche in fase esecutiva che possono minare la stessa fruizione della detrazione fiscale.

Superbonus 110%: polizza assicurativa da 500 mila euro per i tecnici

Il DL Rilancio prevede che i professionisti stipulino una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni non inferiore a 500 mila euro.

L’obiettivo della norma è tutto a favore dei clienti e del bilancio dello Stato; la polizza è necessaria per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata dal professionista.

Superbonus 110% e false asseverazioni: le sanzioni

Il decreto prevede anche pene severe per i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli; per loro è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporterà la decadenza dal beneficio. 

Ecobonus 110%: APE pre e post-intervento

A fronte delle maggiori responsabilità, i tecnici dovrebbero aspettarsi più lavoro; per gli interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico caldaie ecc), infatti, i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici dal DM 26 giugno 2015

Fondamentale il ruolo dei professionisti anche ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto: per gli interventi (sia di riqualificazione energetica che di riduzione del rischio sismico) i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Inoltre, gli interventi nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o il conseguimento della classe energetica più alta. Per dimostrarlo sarà necessario l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Enea. Le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione saranno oggetto di un futuro decreto del Mise.

Sismabonus 110%: attestazione del tecnico sul rischio sismico

Anche per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è necessaria l’asseverazione redatta secondo le Linee guida per la classificazione del rischio sismico da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali.

Anche per la cessione del credito o per lo sconto, i professionisti incaricati dovranno attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Gazzetta ufficiale

Fonte: lavoripubblici.it

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