Si possono sostituite le finestre con il 110%?

Si possono sostituite le finestre con il 110%?

Il Superbonus vale anche per la sostituzione degli infissi: in quali casi? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate

Nel superbonus rientra anche la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, ma soltanto nel caso si tratti di sostituzione e non di nuova installazione. Per gli interventi di coibentazione del nuovo tetto, che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, ai fini del calcolo della superficie disperdente lorda non si deve conteggiare la superficie nelle ipotesi in cui il sottotetto non sia riscaldato.

Via libera  al superbonus 110% per la sostituzione degli infissi, anche con posizione e dimensioni diverse, ma a patto che non si tratti di una nuova installazione e che la superficie totale sia uguale o minore alla precedente. Inoltre, siccome si parla di lavori trainati, è necessario rispettare una serie di requisiti.

Superbonus 110%, in quali casi possono essere detratti infissi e serramenti

Il superbonus può essere applicato anche per la sostituzione degli infissi se c’è una variazione di posizione e di dimensioni. Non vale per una nuova installazione, e la superficie totale delle aperture deve essere uguale o minore alla precedente.

Se la sostituzione viene eseguita congiuntamente ai lavori ammessi al superbonus 110%, il bonus infissi che già esiste e consiste in una detrazione del 50%, può dunque salire al 110%. Come? Facendo in modo che la sostituzione degli infissi sia un intervento trainato, che sia dunque “trainato” da un primo intervento, definito “trainante”.

Lo riporta la risposta dell’Agenzia delle Entrate: “Sentito il Ministero dello sviluppo economico, si ritiene che nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” ai sensi del citato articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio. Come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Ciò considerato, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie totale degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico”.

Ricordiamo che per poter accedere ai benefici previsti dall’incentivo è necessario che gli interventi effettuati siano inquadrabili come ristrutturazione edilizia. I lavori trainati danno diritto alla maxi detrazione solo se eseguiti insieme a uno degli interventi di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.

Superbonus per gli infissi, cosa comprende

Le spese ammesse al superbonus per gli infissi comprendono la fornitura, l’installazione di finestre, infissi, scuri, persiane, avvolgibili, vetrate, ovvero tutte le tipologie di serramenti, compresi porte e portoni, in grado di assicurare un miglioramento del rendimento energetico rispetto a quelli installati in precedenza. È applicabile sia ai condomini che alle case unifamiliari.

L’intervento deve sostituire gli elementi già esistenti o sue parti; riguardare stanze o vani riscaldati, e quindi proteggerli verso l’esterno o verso vani non riscaldati; assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di legge.

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Fonte: Qui Finanza

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