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Post Brexit. Il periodo di transizione e le indicazioni IVASS

Alla mezzanotte del 31 gennaio 2020 è entrata in vigore, dopo il completamento delle procedure di ratifica delle due parti, l’accordo di recesso raggiunto dai rispettivi negoziatori il 17 ottobre 2019. Dal 1° febbraio 2020, pertanto, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’Unione e cessa di essere rappresentato nelle istituzioni europee. Come si prospetta questo divorzio?

Il periodo di transizione e le previsioni Moody’s

L’accordo di recesso prevede un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020 durante il quale la normativa europea continua ad applicarsi come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato membro.
Regno Unito e Unione europea hanno dichiarato l’intenzione di concludere intese in materia di scambio di servizi e investimenti nel settore dei servizi, compresi quelli finanziari, e che si fondino sugli accordi di libero scambio dell’Unione. Le società britanniche del settore finanziario, assicurazioni comprese, devono essere pronte a tutto. Anche all’eventualità che non venga raggiunto nessun accordo.

Secondo Moody’s non dovrebbero esserci problemi sul buon esito della negoziazione di un accordo entro la fine dell’anno sull’interscambio dei beni. Tuttavia, gli esperti di Moody’s nutrono qualche dubbio sul raggiungimento di un’intesa che riguardi anche l’area dei servizi.

La speranza è che banche e assicurazioni britanniche possano avere accesso al mercato europeo grazie al principio del cosiddetto equivalence system, con cui Bruxelles apre le porte a quei Paesi che possono vantare un regime regolamentare simile a quello europeo. Ma la partita è tutta da giocare.

Secondo l’agenzia di rating, le conseguenze di questo scenario sarà l’indebolimento strutturale dell’economia britannica. Colin Ellis, Moody’s Managing Director, Credit Strategy afferma che “Le più deboli condizioni macreconomiche derivanti da un passaggio a un accordo di libero scambio avranno effetti negativi indiretti sul profilo di credito sovrano del Regno Unito e sulle emittenti correlate così come su assicurazioni, porti e banche”. Un accordo libero da quote e tariffe per lo scambio di beni con un allineamento normativo fra Ue e Gran Bretagna avrebbe comunque un effetto negativo sui termini del commercio fra le due aree perché le barriere non tariffarie derivanti dai nuovi accordi doganali e dall’implementazione di standard e norme differenti avrebbe un effetto sempre più dirompente man mano che gli standard vanno divergendo.

Ma cosa succede nel settore assicurativo durante e dopo il periodo transitorio?

Per quanto riguarda il settore assicurativo, durante il periodo transitorio è prorogato di diritto l’attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza (il cosiddetto regime di passaporto).

Al termine del periodo di transizione, agli operatori UK che operano nell’Unione europea e quindi anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai soggetti di paesi terzi, se nel frattempo non saranno stati raggiunti tra le due parti gli accordi di libero scambio.

Nel dettaglio, fatti salvi gli esiti dei negoziati di tali accordi, al termine del periodo transitorio le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi con sede legale nel Regno Unito perderanno:

  • la libertà di stabilimento, cioè la possibilità di insediare in Italia una sede stabile senza autorizzazione da parte dello Stato Italiano;
  • la libertà di prestazione di servizi, cioè la possibilità di svolgere l’attività assicurativa in Italia senza avere una sede stabile.

I contratti assicurativi già stipulati resterebbero validi.

Le istituzioni e le autorità, europee e italiane, sono impegnate ad assicurare un adeguato grado di preparazione alla cessazione del regime di passaporto; le compagnie e gli intermediari assicurativi devono farsi parte attiva nella preparazione.

Iniziative dell’IVASS

In vista dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, l’IVASS già nel 2018 ha chiesto alle imprese di assicurazione con sede legale nel Regno Unito di:

  • adottare speciali piani di azione (contingency plans) per assicurare la continuità del servizio e l’esecuzione dei contratti stipulati in Italia;
  • informare prontamente i clienti italiani sulle misure adottate e sul loro impatto per i contratti in essere.

Sul punto è possibile consultare le FAQ dedicate. IVASS mette anche a disposizione la lista delle compagnie assicurative del Regno Unito operanti in Italia in regime di stabilimento.

Per informazioni generali sull’impatto della Brexit sui contratti assicurativi – è possibile contattare il:
Contact Center dell’IVASS al numero verde 800-486661

FONTE: IVASS , Asefi Brokers

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