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Obbligo assicurativo per progettisti e verificatori interni della PA: il chiarimento della Corte dei Conti

Con una recente delibera, la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie ha fornito un importante chiarimento sull’obbligo assicurativo per i tecnici interni della Pubblica Amministrazione, in particolare per le figure di progettisti e verificatori previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Il tema riguarda l’equilibrio tra due principi apparentemente in tensione: da un lato l’obbligo di copertura assicurativa per alcune funzioni tecniche, dall’altro il divieto generale di assicurare la responsabilità amministrativo-contabile per danni erariali previsto dalla legge.


Il nodo interpretativo: assicurazione e danno erariale

La questione nasce dal rapporto tra il Codice dei contratti pubblici e l’art. 3, comma 59 della legge 244/2007, che vieta alle amministrazioni di stipulare polizze per coprire la responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici verso l’erario.

Secondo questo principio, lo Stato o l’ente pubblico non può farsi carico delle conseguenze patrimoniali derivanti da errori imputabili personalmente al dipendente.

Il nuovo Codice degli Appalti ha però introdotto un obbligo assicurativo per alcune attività tecniche interne, in particolare quelle di progettazione e verifica dei progetti, generando dubbi interpretativi su quali rischi possano essere effettivamente assicurati.


Il chiarimento della Corte dei Conti

Con la deliberazione n. 19 del 17 ottobre 2025, la Corte dei Conti ha stabilito che l’obbligo assicurativo previsto dal Codice costituisce una norma speciale, applicabile a specifiche attività tecniche svolte all’interno della Pubblica Amministrazione.

In particolare, la copertura assicurativa è legittima quando riguarda:

  • progettisti e verificatori interni
  • attività tecniche previste dal Codice dei contratti
  • prestazioni professionali qualificate e incentivate
  • funzioni alternative all’affidamento a professionisti esterni

La polizza può quindi coprire i rischi professionali connessi a queste attività, purché rimanga entro limiti ben definiti.


Quali danni possono essere coperti

Secondo l’interpretazione della Corte, la copertura assicurativa può riguardare:

  • danni causati a terzi nello svolgimento dell’attività tecnica
  • danni che derivano direttamente dall’attività professionale svolta per l’amministrazione

Restano invece esclusi i comportamenti dolosi e tutte le ipotesi di responsabilità amministrativa non legate alle specifiche funzioni tecniche previste dal Codice.

In questi casi continua ad applicarsi il divieto generale di assicurazione del danno erariale.


Perché la polizza è legittima per la PA

La Corte evidenzia che l’amministrazione ha un interesse diretto alla stipula della copertura assicurativa.

Infatti, utilizzare professionalità interne per attività di progettazione o verifica è spesso un’alternativa all’affidamento di incarichi a professionisti esterni, con potenziali risparmi economici per l’ente.

La polizza assicurativa diventa quindi uno strumento di tutela sia per il professionista sia per l’amministrazione.


Un equilibrio tra responsabilità e tutela delle competenze tecniche

Il principio stabilito dalla Corte dei Conti consente di mantenere l’equilibrio tra due esigenze fondamentali:

  • valorizzare le competenze tecniche interne alla Pubblica Amministrazione
  • preservare il principio di responsabilità personale dei dipendenti pubblici

In questo modo il nuovo Codice degli Appalti può rafforzare il ruolo dei tecnici interni senza compromettere i principi di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa.

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