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L’obbligatorietà dell’RC Professionale: come sceglierla

La polizza per la Responsabilità Civile Professionale, è una polizza assicurativa il cui fine è tutelare il patrimonio del professionista da eventuali danni causati a terzi nel corso dello svolgimento della professione. Dal 2013 questa polizza assicurativa è diventata obbligatoria per tutti coloro che sono iscritti ad un Albo professionale.

Ciò vuol dire che tutti i professionisti che risultano iscritti ad albi e/o ordini hanno l’obbligo di sottoscrivere una copertura assicurativa che li tuteli contro terzi nell’esercizio della propria professione, indipendentemente dal fatto che eserciti la propria attività come lavoratore autonomo e in libera professione o che sia un dipendente, che firmi progetti o che abbia la partita Iva.

Per quali categorie professionali è obbligatoria la polizza RC Professionale
Le categorie professionali che sono soggette per obbligo di legge ad avere una copertura assicurativa sono le seguenti:

  1. Agenti di commercio;
  2. Agenti Immobiliari;
  3. Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi;
  4. Amministratori di Condominio;
  5. Architetti, Ingegneri e Geometri;
  6. Avvocati e Revisori Legali;
  7. Commercialisti e Consulenti del Lavoro;
  8. Medici e Periti.

Il possesso della polizza deve essere sempre indicato alla stipulazione di un eventuale contratto, e l’inadempienza a tale obbligo può essere sanzionata, fino ad arrivare alla radiazione dall’Albo professionale di appartenenza.

A cosa serve l’RC professionale?
Il regolare svolgimento di una professione comporta inevitabilmente l’assunzione di alcuni rischi intimamente legati alla professione. Le conseguenze economiche degli errori commessi devono essere risarcite e la polizza di responsabilità civile professionale garantisce il risarcimento senza andare ad intaccare il patrimonio del professionista.

Gli errori che possono generalmente essere commessi dal professionista sono standardizzati in macrocategorie, che variano in funzione della tipologia e della gravità. In base al tipo di errore, si distinguono in:

  1. Negligenza, quando per disattenzione o per superficialità si trascurano le norme che regolano lo svolgimento dell’attività;
  2. Imprudenza, quando l’attività professionale è svolta con istintività e senza una sufficiente e preliminare riflessione;
  3. Imperizia, quando il professionista svolge un’attività senza averne le necessarie, o le sufficienti, competenze.

In relazione, invece, alla gravità dell’errore commesso, si parla di:

  • Colpa lievissima, che ricorre solitamente quando per contratto si stabilisce un livello di diligenza superiore a quello medio e, in genere, si è imputati per semplice “responsabilità extracontrattuale”;
  • Colpa lieve, se l’attività che ha cagionato il danno è stata svolta con impulsività e imprudenza;
  • Colpa grave, se il professionista, nel compiere l’attività, non ha tenuto conto nemmeno delle più elementari norme regolanti la professione.

Occorre ricordare, in questa sede, che al professionista è sempre richiesto un grado di diligenza più alto di quello che ci si aspetterebbe dal normale cittadino, proprio in quanto professionista.

La collettività, infatti, si aspetta molto da chi esercita una professione, nella convinzione di trovarsi al cospetto di un soggetto dotato di particolare esperienza e perizia tecnica. Per questo motivo, occorre dare il giusto peso al ruolo del professionista, senza mai sottostimarne le aspettative.

In caso di accertata negligenza, imprudenza o imperizia da parte del professionista, la polizza RC Professionale deve risarcire i danni causati, in funzione del grado di copertura dell’assicurazione.

Come scegliere la polizza RC Professionale
Le polizze assicurative non sono tutte uguali, pertanto occorre fare molta attenzione nello sceglierne una che si adatti quanto più possibile alle proprie esigenze.

Nella scelta di un’assicurazione i parametri da valutare sono diversi, ma la regola base da ricordare è che il rapporto tra costo e beneficio è sempre proporzionale e, quindi, non ci si potrà aspettare un’elevata copertura da una polizza troppo economica.

Assodato che la polizza ottimale debba essere articolata e modulata in funzione delle esigenze del professionista e del relativo rischio professionale, occorre verificare l’entità del massimale e della franchigia.

Il massimale rappresenta l’importo massimo che l’assicurazione dovrà sborsare in caso di risarcimento del danno e deve essere rapportato, come detto, alla reale entità del danno che il professionista potrebbe cagionare nello svolgimento della propria attività.

La franchigia consiste, invece, nell’importo minimo sotto al quale il risarcimento resta a carico del professionista in caso di incidente e di danno cagionato. Alcune polizze non prevedono alcuna franchigia, il che vuol dire che l’assicurazione interviene sempre, qualunque sia l’importo da risarcire. Chiaramente, una polizza del genere avrà costi più alti di una che prevede la franchigia. In ogni caso è auspicabile che quest’ultima sia molto bassa, affinché il professionista si esponga meno al rischio di dover pagare da sé eventuali danni.

La retroattività e la garanzia postuma sono altri due elementi da valutare con attenzione.

Una polizza retroattiva si impegna a risarcire i danni cagionati prima dell’attivazione della polizza stessa, purché il risarcimento sia stato richiesto in seguito alla stipulazione. L’assicurazione con garanzia postuma, invece, copre i danni riconosciuti anche dopo che il professionista ha interrotto l’attività e, quindi, ha disdetto la polizza.

Particolare attenzione deve essere rivolta alle clausole che potrebbero contenere limiti o condizioni sfavorevoli la cui importanza viene fuori solo al momento del bisogno, ad esempio in caso di colpa grave, che rappresenta la condizione più onerosa, quindi più temuta, per l’assicurazione.

Anche le spese legali devono essere contemplate nella polizza. Può succedere, infatti, che l’assicurazione copra il risarcimento del danno ma non le spese legali, di solito piuttosto ingenti, lasciandole a carico del professionista.

L’assicurazione, inoltre, può riservarsi la facoltà di scegliere se rappresentare o no il proprio cliente nell’ambito del processo penale mirato alla definizione dell’entità del risarcimento. Scelta che, ovviamente, è compiuta in funzione della convenienza che l’assicurazione ravvisa, a propria insindacabile discrezione.

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