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Novità Legge Gelli: i nuovi requisiti delle polizze assicurative

legge gelli

24 mesi per allinearsi al decreto

L’Intesa in Stato-Regioni sblocca il “decreto polizze” dopo cinque anni tondi dall’approvazione si attiva un tassello fondamentale – anche se non è l’ultimo, visto che ora il testo passa al Consiglio di Stato – nell’attuazione della legge “Gelli” (n 24/2017) sulla responsabilità sanitaria. Con il regolamento sui requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative, previsto dall’articolo 10 della 24/2017 il testo è stato confermato rispetto alla bozza dello lo scorso 24 gennaio.

Quello sulle polizze è stato un passaggio complicato: inevitabile, visti i differenti interessi in campo tra Regioni, ministeri, compagnie assicurative, professionisti e cittadini. Fino all’ultimo il braccio di ferro in particolare con le Regioni ha comportato modifiche e limature, con i governatori che hanno ottenuto un atterraggio (dopo 5 anni) più “morbido”: 24 mesi dalla Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è il termine entro il quale le strutture sanitarie dovranno adeguare le misure organizzative e finanziarie. Ma “24” è il numero magico anche per le compagnie, che avranno 2 anni di tempo per adeguare i contratti di assicurazione ai requisiti minimi fissati dal decreto. Infine, le polizze aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici, ove non rinegoziabili tra le parti, restano in vigore fino a scadenza naturale del contratto e “comunque non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.

In merito agli effetti concreti che avrà il ‘decreto polizze’ così commenta l’autore della legge Federico Gelli: «Finalmente viene applicato il modello Rc auto dell’azione diretta, che contribuirà assieme all’accertamento tecnico preventivo e alla conciliazione obbligatoria a semplificare e accorciare i tempi di risarcimento del danno. Poi, vengono tracciate linee omogenee e chiare per le forme di auto ritenzione del rischio e di autoassicurazione. Con strumenti chiari, dal fondo di garanzia a competenze in grado di gestire una vera e propria attività assicurativa interna alle aziende. Il profilo “misto” è la scelta auspicabile: la stragrande maggioranza dei risarcimenti rientra in una franchigia con un tetto sotto il quale interviene il ristoro delle aziende, mentre per tipologie più complesse e danni catastrofali ci sono le compagnie» E ancora in merito alle disposizioni che aggiungono ulteriori modelli: «Ha funzionato bene la parte dei modelli organizzativi sanitari e della gestione del rischio, con il risk management centrale nell’attività di prevenzione e gli audit clinici. Bene anche per la semplificazione del risarcimento nel civile: il confine netto tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ha aiutato anche i giudici. Il collegio peritale multi-professionale è poi un ulteriore elemento di garanzia»

Sembra opportuno a seguire dare evidenza dei maggiori provvedimenti del Decreto Ministeriale in merito al Titolo II sui Requisiti minimi e uniformi per idoneità dei contratti di assicurazione

ARTICOLO 3


Oggetto della garanzia assicurativa

Viene ampliato l’ambito di operatività della garanzia assicurativa. L’assicuratore, per quanto riguarda la responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria richiamata dall’articolo 7 della legge Gelli, si obbliga a tenere indenne la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale per danni patrimoniali e non patrimoniali (capitale, interessi e spese), cagionati a terzi e prestatori d’opera con dolo o colpa grave dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica, ed estesa alle prestazioni sanitarie svolte nell’ambito di attività di sperimentazione e ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. Le coperture includono, inoltre, la copertura della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) degli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura.

Per quanto riguarda le coperture per i professionisti sanitari che svolgono la loro attività al di fuori di una delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, o che prestano la loro opera all’interno delle strutture in regime libero-professionale, o ancora che si avvalgano  della struttura nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con un paziente, l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’esercente l’attività libero professionale, in adempimento di un’obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente, “per i danni colposamente cagionati a terzi”.

Tra le novità più rilevanti confermate troviamo lo stralcio della parte in cui per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale i sanitari avrebbero dovuto essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. La misura resta comunque in vigore ma nelle modalità previste dal decreto Pnrr e con riferimento temporale al triennio formativo 2023-2025. Anche il diritto di rivalsa dell’assicuratore può essere esercitato nei confronti dell’assicurato qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto all’obbligo formativo e di aggiornamento. 

Il professionista sanitario potrà essere garantito da copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. Inoltre, l’esercente l’attività libero professionale potrà essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura.
 
Ad ogni scadenza contrattuale verrà prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in vigore all’atto dell’eventuale nuova stipula in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale, alla sinistrosità specifica e all’assolvimento dell’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente e dalle indicazioni della Commissione nazionale per la formazione continua. Le variazioni del premio di tariffa dovranno essere in ogni caso coerenti e proporzionate alla variazione dei parametri adottati per la definizione del premio stesso. Le variazioni del premio di tariffa dovranno essere in ogni caso coerenti e proporzionate alla variazione dei parametri adottati per la definizione del premio stesso.

ARTICOLO 4


Massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative

L’art. 4, individua infatti le classi di rischio e quindi i massimali minimi per le polizze che secondo la legge sono chiamati a sottoscrivere sia le strutture sanitarie pubbliche e private sia gli operatori sanitari. Una svolta che – stabilendo anche l’ampiezza delle copertura e l’operatività temporale della garanzia – “dà gambe” a una legge fino a oggi inevitabilmente attuata solo in parte.

STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

I massimali minimi di garanzia delle polizze per la responsabilità civile verso terzi individuati per diverse classi di rischio dal decreto ministeriale variano da una cifra non inferiore a 1 milione per sinistro (ad esempio per ambulatori e laboratori) fino ad almeno 5 milioni per sinistro e per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro, per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.

Il massimale di garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera è pari a € 2.000.000,00 per sinistro e per anno. I massimali potranno essere rideterminati annualmente.

LIBERI PROFESSIONISTI

massimali di garanzia delle polizze per la responsabilità civile verso terzi per chi svolge la propria attività al di fuori di una delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale, individuati per diverse classi di rischio dal decreto ministeriale variano da una cifra non inferiore a 1 milione per sinistro  per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto e, non inferiore a 2 milione per sinistro per coloro che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, e per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro

Il massimale per i sinistri in serie, massimale per sinistro e per anno non possono essere inferiore al triplo dei massimale per sinistro previsti, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

ARTICOLO 5

Efficacia temporale della garanzia


La garanzia assicurativa, si spiega, è prestata nella forma “claims made”, in sostanza, si assume che il sinistro venga “attivato” dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta. Tale garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso di sinistro in serie la garanzia assicurativa opera per il sinistro denunciato con la prima richiesta.

In caso di cessazione definitiva dell’attività lavorativa del professionista santario, compreso l’esercente attività libero professionale è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta. Questa copertura, per tutta la sua durata, prevede un massimale pari a quello dell’ultima annualità della cessata polizza di assicurazione.

L’art. 5-bis sancisce il diritto di recesso dell’assicuratore. Quest’ultimo non può essere esercitato, in vigenza della polizza e nel periodo di ultrattività della stessa, a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento. L’assicuratore può recedere dal contratto solo in caso di condotta gravemente colposa reiterata dell’esercente la professione sanitaria accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

ARTICOLO 6

Obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle strutture e agli esercenti le professioni sanitarie


L’articolo 6 spiega che le strutture sanitarie e gli esercenti le professioni sanitarie sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Le strutture, in particolare. dovranno rendere i dati disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, di tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito dell’esercizio delle attività della funzione di risk management.

ARTICOLO 7


Eccezioni opponibili


L’articolo 7 tratta le eccezioni opponibili. Qui si spiega che sono opponibili al danneggiato, previa sottoscrizione di clausola contrattuale da approvare specificamente per iscritto, le seguenti eccezioni:
a) i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa;
b) fatti generatori di responsabilità verificatisi e le richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi contemplati dall’articolo 5;
c) le limitazioni quantitative del contratto assicurativo di cui all’articolo 1, comma 1, lettere r) e s) (ossia Self Insurance Retention, e franchigia);
d) il mancato pagamento del premio.

Fonte: Il sole 24 ore, Quotidianosanità.it, Decreto Gelli

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