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Legge Gelli: inadempienza ECM e copertura assicurativa

Assicurazione legge Gelli: senza assolvimento obblighi ECM nessuna copertura per il professionista

Nell’ultima determina Ministeriale relativa alla legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario, la 24/17 c.d. Gelli,  è sancito l’obbligo, per i professionisti e anche per le aziende operanti nel settore sanitario, di Educazione continua in medicina (ECM) ossia l’obbligo di  formazione professionale al fine del mantenimento di un elevato livello di conoscenze relative alla teoria, pratica e comunicazione in campo sanitario.    

Per i professionisti soggetti a responsabilità extracontrattuale – sostanzialmente, ma non soltanto, i dipendenti del Servizio sanitario nazionale e delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private – la polizza principe è relativa alla rivalsa per colpa grave. Per questa tipologia di polizza il diritto di rivalsa “può essere esercitato nei confronti dell’assicurato qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto l’obbligo formativo e di aggiornamento” previsto per l’ECM nel triennio precedente la data del fatto generatore di responsabilità.

Per le strutture e liberi professionisti invece il mancato raggiungimento dei crediti ECM viene in gioco alla scadenza contrattuale che dovrà prevedere la variazione in aumento o in diminuzione in relazione a tre criteri:

a) al verificarsi di sinistri durante la vigenza contrattuale;

b) alla valutazione della sinistrosità specifica tenuto dei dati soggetti a pubblicazione dalla stessa legge;

c) dall’assolvimento dell’obbligo formativo e di aggiornamento ECM.

Per i professionisti dipendenti e convenzionati, quindi, è in pericolo la copertura della rivalsa, mentre per le aziende e i liberi professionisti il rischio è l’aumento del premio assicurativo.

E’ la prima volta che un provvedimento normativo – fatta salva la normativa settoriale sui medici competenti – prevede un qualche provvedimento sanzionatorio sul mancato assolvimento dei crediti ECM a causa probabilmente della recente notizia della conferma della sanzione a un odontoiatra sospeso per 3 mesi a causa del mancato assolvimento degli obblighi formativi.

Il professionista, come riferisce il presidente CAO del capoluogo valdostano, Massimo Ferrero, era stato denunciato da una paziente per lavori mal eseguiti. Questi, a loro volta sarebbero stati ricollegabili proprio al mancato aggiornamento professionale.

Nella sentenza della CCEPS (Commissione Centrale per gli Esercenti e le Professioni Sanitarie) si ricorda che “l’obbligo di formazione e/aggiornamento previsto da Codice deontologico comprende l’osservanza di analoghi obblighi discendenti a carico dell’iscritto per disposizione di legge o regolamento, come la formazione continua”. Nella pronuncia si cita la riforma, legge 502 del 1992 e il sistema ECM previsto dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007).

Il professionista non in regola dunque potrà continuare a esercitare, ma si troverà “scoperto” in caso di un sinistro per colpa a lui addebitata.

Si inserisce quindi una maggiore conseguenza per i professionisti dipendenti e convenzionati e minore per i liberi professionisti al fine di garantire comunque il risarcimento dei danni alla persona danneggiata.

Fermo restando l’opportunità di un sistema sanzionatorio – legislativo, contrattuale o deontologico – la norma contenuta nello schema di decreto rischia di essere iniqua in quanto da un lato fissa i requisiti per l’assicurazione, dall’altro ne limita la copertura retrodatando l’assolvimento degli obblighi al triennio precedente.  Come è noto l’assolvimento dei crediti ECM non è elevato e subordinare l’operatività della polizza – ancorché per la sola rivalsa per colpa grave – a un deficit formativo che non è più possibile colmare diventa un problema per decine di migliaia di professionisti (medici, infermieri, professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione).

E’ la prima volta che un provvedimento normativo – fatta salva la normativa settoriale sui medici competenti – prevede un qualche provvedimento sanzionatorio sul mancato assolvimento dei crediti ECM. L’obbligo della formazione continua in medicina è vigente da circa venti anni e non ha mai previsto sanzioni legislative, contrattuali e deontologiche.

E’ curioso che questa sanzionabilità – nella forma della mancata copertura assicurativa – avvenga in un decreto sulle assicurazioni e non in atti normativi e deontologici più inerenti l’esercizio professionale.

FONTE: Quotidiano Sanità

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