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Le novita’ del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021

Il sostegno pubblico, concesso nell’ambito del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN), copre parte della spesa per le polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici in relazione a specifiche fitopatie, infestazioni parassitarie, epizoozie e avversità atmosferiche.

Le polizze assicurative ammesse al contributo PSRN

Le avversità atmosferiche sono distinte dal decreto Mipaaf in tre categorie:

  • avversità catastrofali: alluvione, gelo e brina, siccità;
  • avversità di frequenza: eccesso neve, eccesso pioggia, grandine, venti forte:
  • avversità accessorie: colpo di sole e vento caldo, sbalzi termici.

La copertura assicurativa deve essere riferita all’intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni singola coltura o all’anno solare e deve comprendere l’intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata all’interno di un territorio comunale.

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo. Per le polizze sperimentali index based le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo; per le polizze sperimentali ricavo, invece, le perdite devono superare il 20% del ricavo assicurato dall’imprenditore agricolo.

Quanto alle strutture aziendali, queste sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità indicate come obbligatorie (grandine, tromba d’aria, eccesso di neve, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia, gelo), a cui si possono aggiungere le avversità facoltative (piogge alluvionali, siccità). La copertura assicurativa è riferita all’anno solare e deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali all’interno di un territorio comunale.

Con riferimento agli allevamenti, i costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate in allegato al decreto, se non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le produzioni zootecniche sono inoltre assicurabili per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative.

Analogamente a quanto previsto per le produzioni vegetali, la copertura assicurativa è riferita all’intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni singolo allevamento o all’anno solare e deve comprendere l’intero allevamento o l’intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale allevata all’interno di un territorio comunale. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo. 

L’intensità dei contributi pubblici

Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa variano per ogni combinazione di coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia.

In particolare, per le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua, gli aiuti sono riconosciuti:

  • per colture/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie: fino al 70% della spesa ammessa;
  • per allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa;
  • per allevamenti/squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa;
  • per allevamenti/andamento stagionale avverso/ mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa;
  • per polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa;
  • per colture/eventi assimilabili a calamità naturali: fino al 65% della spesa ammessa.

Per le polizze senza soglia di danno, invece, il contributo può essere riconosciuto:

  • per strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
  • per allevamenti/animali morti per qualunque causa/ smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa. 

Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni, per cui, laddove le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di fondi UE e nazionali

I termini di sottoscrizione delle polizze

Per essere ammesse a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, indicate dal decreto:

  • a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
  • b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
  • c) per le colture a ciclo primaverile e olivicoltura entro il 30 giugno;
  • d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
  • e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;
  • f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva. 

Infine, il decreto ammette al sostegno pubblico le quote di partecipazione e adesione ai Fondi per la stabilizzazione del reddito aziendale settoriale (IST), formalmente riconosciuti dall’Autorità competente e le spese per la loro costituzione, oggetto della Sottomisura 17.3 del PSRN 2014-2020.

La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito è riferita all’anno solare e deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unità o quantità di prodotto prestabilita). Le compensazioni versate agli agricoltori dai Fondi di stabilizzazione del reddito settoriale compensano in misura inferiore al 70%, e comunque non al di sotto del 20%, la perdita di reddito subita dall’agricoltore fino ad un importo massimo di 460mila euro per singolo agricoltore.

Ai fini dell’ammissibilità a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 30 giugno dell’esercizio di riferimento.

Consulta il decreto Mipaaf del 29 dicembre 2020 sul Piano gestione dei rischi in agricoltura 2021

Per una consulenza in merito alla gestione del rischio agricolo e ulteriori informazioni contattare corporate@ebrokers.it

Fonte: Funding Aid Strategies Investments

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