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Jobs Act: Novità in materia di lavoro

Jobs Act

Con il Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014 // Jobs Act // in vigore dal 21 marzo 2014 si introducono novità in materia di contratti di lavoro ed in particolare:

Nuovo Contratto a termine – D.Lgs. n. 368/2001

Abrogazione della causale disciplinata dall’art. 1 del D.lgs 368/2001. Tutti i contratti a termine non necessiteranno di una motivazione e potranno avere una durata massima di 36 mesi comprese più proroghe.La nuova disciplina si applica sia ai datori di lavoro sia alle agenzie di somministrazione. Il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro non potrà eccedere il limite del 20% dell’organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti sarà sempre possibile stipulare al massimo un contratto di lavoro a tempo determinato. L’apposizione di un termine sarà invalida se non risulta direttamente o indirettamente per iscritto. Le proroghe saranno ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato.

Contratto a termine «a-casuale» – D.Lgs. n. 368/2001

Il comma 1-bis art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 è abrogato. Pertanto non risulta più esservi una disciplina particolare per rapporti di lavoro a-causali che viene riassorbita dalle nuove previsioni per il contratti a termine.

Apprendistato – D.Lgs. n. 167/201

Previsto il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale). Eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo (abrogazione della lettera i), comma 1, e dei commi 3bis e 3ter dell’art. 2 del D.Lgs. n. 167/2011 e abrogazione comma 19, art. 1 , della legge n. 92/2012). Previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento (nuovo comma 2ter, art. 3 D.Lgs. n. 167/2011). Eliminato l’obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.

Durc On-line

Chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. L’interrogazione telematica avrà validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell’economia e delle finanze entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione. Il decreto da emanarsi sarà ispirato ai seguenti criteri: la verifica della regolarità in tempo reale riguarderà i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica sarà effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, che operano nell’impresa;

  1. la verifica avverrà tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, opereranno in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
  2. nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi saranno individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3. L’interrogazione assolverà all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale per la stipula dei contratti pubblici.
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