IL GLOSSARIO ASSICURATIVO

Il Glossario: Accidentalità o fatto accidentale

Il termine è usato prevalentemente nelle polizze che assicurano la Responsabilità civile, che in genere “subordinano il risarcimento del danno alla condizione che l’evento dannoso costituisca “fatto accidentale” e su questo complesso concetto ruota l’intera architettura di questo tipo di assicurazione. 
Esso serve a sottolineare il carattere di involontarietà del danno, evitando, ad esempio, che la polizza si trasformi in uno strumento di protezione per chi dovesse procurare artatamente un danno a terzi, giacché assicurarsi contro le conseguenze di un proprio comportamento doloso è vietato dalla legge (con la significativa eccezione disposta dall’articolo 2049 del codice civile, per i danni causati da dolo delle persone di cui l’assicurato debba rispondere) e il relativo contratto sarebbe perciò nullo. 
Le polizze di Responsabilità civile prevedono dunque una clausola contrattuale che definisce il rischio oggetto della copertura e l’obbligo per l’assicuratore di tenere indenne l’assicurato “per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”. Occorre quindi stabilire la sussistenza del carattere di accidentalità dell’evento dannoso, le cui conseguenze sono coperte dalla polizza.
C’è chi ritiene, invece, che l’accidentalità non dipenda dall’imprevedibilità dell’evento dannoso, ma dalla sua incertezza. In tal caso, pur essendo possibile prevedere il verificarsi di un’evenienza, sarà l’incertezza dei fattori che concorrono a causare il danno a connotare il fatto come accidentale. Sarebbe quindi preferibile inserire nel glossario delle polizze una definizione che identifichi meglio il concetto di accidentalità che determinerà la risarcibilità del danno, tenendo conto che ciò non potrà prescindere dall’oggetto della garanzia. Bisognerà considerare, ad esempio, che nell’ambito della Responsabilità professionale, l’evento dannoso finisce per forza per dipendere dall’attività dell’agente e dalle modalità con cui la stessa viene eseguita. 
C’è poi da considerare che il concetto di accidentalità, seppure applicato principalmente nella responsabilità civile, è utilizzato in altri rami assicurativi, come quello degli Infortuni. Qui esso si confonde proprio con il concetto di infortunio, inteso come evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, ovvero come un evento accidentale che abbia un effetto lesivo sulla persona. In questo caso, però, bisogna operare un distinguo, perché l’oggetto della copertura non è qui volto a identificare una responsabilità e dunque prescinde dal concetto di colpa che, come abbiamo visto, è invece il nucleo della definizione utilizzata nell’ambito della responsabilità civile.

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Fonte: Insurance Trade

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