Anche il cantante Mahmood tra i condomini
Al momento gli inquirenti milanesi hanno accertato che il sistema antincendio della Torre dei Moro presentava diverse “criticità” e in particolare le “bocchette” dell’impianto da attivare manualmente funzionavano fino al quinto piano, non erano attive tra il quinto e il decimo, mentre hanno funzionato in parte tra il decimo e il diciottesimo piano. Le scale, invece, hanno consentito alle persone che stavano lasciando il palazzo di scendere in sicurezza, perché hanno un meccanismo che evita che il fumo possa entrare nelle scale stesse. Sul video di mezzo minuto scarso girato i primi istanti, gli investigatori stanno concentrando la loro attenzione perché vi si vede come il fumo nero che esce dal balcone dell’appartamento al 15esimo piano della Torre dei Mori in pochi secondi si trasformi in un inferno di fuoco che intacca e avvolge il rivestimento della facciata. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Pasquale hanno aperto un fascicolo per disastro colposo. Ora si dovrà dimostrare perché il fuoco si sia propagato così rapidamente e come mai il materiale di rivestimento abbia trasformato il grattacielo in una torcia. Al momento, comunque, come precisato dagli inquirenti, non è possibile ancora avere risposte precise sulle cause del maxi rogo.
Alla luce di tutto questo, chi pagherà per il danno subito dai circa 70 proprietari? L’assicurazione?
Non è reso obbligatorio l’assicurazione per gli edifici condominiali. Spesso però i condomini si dotano comunque di un’assicurazione che garantisca sui danni originatasi nelle parti comuni e, in casi eccezionali, anche per danni conseguenti ad avvenimenti accaduti all’interno di un appartamento e dunque di proprietà esclusiva di un condominio. Il classico esempio è dato dalla caduta di un calcinaccio da un balcone di proprietà non del condominio ma di uno degli inquilini.
I condòmini in possesso di una polizza potranno agire contro il condominio?
Sì, in caso di una polizza personale che non dovesse coprire tutti i danni, le differenze dovrebbero essere coperte dalla polizza del condominio e se questa non c’è dal condominio stesso. La causa dovrà essere sempre imputata al condominio, non al singolo inquilino, salvo che la polizza non copra specificatamente i danni causati dai singoli inquilini dello stabile.
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Fonte: Corriere.it