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Cambiano i massimali minimi dell’assicurazione RCA

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A partire dalle ore 24:00 dell’11 giugno 2022 interverrà un adeguamento dei massimali minimi di legge della RCA. Il terzo comma dell’art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private prevede infatti che dalle ore 24:00 dell’11 giugno 2012, con cadenza quinquennale, si operi unindicizzazione automatica dei massimali minimi di legge in base alla variazione in percentuale indicata dall’indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE).La Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, ha revisionato i massimali minimi previsti per la Responsabilità Civile Auto, innalzando i nuovi limiti a:

• € 6.450.000,00 per i danni a persone;

• € 1.300.000,00 per i danni a cose. Restano invariati i massimali previsti per il Settore III (Autobus), attualmente fissati a:

• € 30.000.000,00 per i danni a persone;

• € 2.000.000,00 per i danni a cose.

Tali importi, per diventare esecutivi – così come indicato dal comma 4 dell’art 128 Del Codice delle Assicurazioni Private – dovranno essere a loro volta ratificati con un Provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), che tuttavia non ha emesso ancora il documento di ratifica.

Fonte: Ivass

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