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Assicurazione per gli insegnanti: la normativa

L’insegnante che usa il registro elettronico deve essere assicurato, ma non tutti conoscono la normativa. Nella sezione FAQ del sito dell`INAIL si possono trovare riposte ad alcune domande molto interessanti per i docenti.

Un insegnante di scuola pubblica che utilizza il registro elettronico di classe è tutelato contro un infortunio o malattia professionale?
Sì. In coerenza con quanto previsto dalla circolare 28/2003 sussiste l’obbligo assicurativo degli insegnanti se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.) ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine. Tuttavia, ai fini della tutela, è necessario che tale attività sia svolta dal lavoratore in modo abituale e non occasionale e ciò si verifica proprio nel caso in cui l’insegnante provvede sistematicamente ad elaborare il registro elettronico di classe, mediante l’utilizzo del personal computer (sentenza Cassazione S.U. n. 3476/94).
Gli insegnanti di scuola pubblica che fanno uso del registro elettronico di classe sono soggetti all’obbligo assicurativo?
Il registro elettronico oramai è diffuso ovunque, come è noto il DL 95 del 2012 prevedeva l’attuazione di un piano di dematerializzazione che mai è avvenuto nella scuola. Uno strumento che ovviamente viene utilizzato in modo abituale e non occasionale nonostante le incertezze in materia di privacy. Il Garante per la Privacy sulla pagella elettronica si era così espresso nel 2012: In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell’istruzione riguardo all’iscrizione on line degli studenti, all’adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.

La progressiva estensione dell’utilizzo della tecnologia informatica dunque consentirà in proseguo la generalizzazione dell’obbligo assicurativo e della conseguente tutela contro infortuni e le malattie professionali agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado (L. 135/12).
FONTE: Oggiscuola.com , Orizzontescuola.it

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