Esaminiamo un cambiamento indotto dalle nuove normative che impatterà in modo sostanziale nei confronti degli intermediari.
La novità normativa IVASS è in vigore da ieri 31 Marzo. Con questa normativa la collaborazione orizzontale cesserà di essere un plurimandato di secondo livello “ghost”. Dovrà infatti essere comunicata formalmente alle imprese mandanti e di conseguenza diventerà una vera e propria alternativa – con oneri semplificati ma con diversa remunerazione – al plurimandato tradizionale. L’attività di distribuzione assicurativa sarà permessa solo ai soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore. I documenti precontrattuali da consegnare al contraente prima della conclusione del contratto diventeranno ben quattro, in sostituzione degli attuali modelli Allegato 3 e Allegato 4. Non sarà più possibile concludere un contratto non conforme alle esigenze del contraente, anche in caso di sua dichiarata volontà, e diventerà obbligatorio consegnare una certificazione di coerenza del prodotto offerto. La distribuzione di polizze di investimento assicurativo infine sarà assoggettata a comportamenti, da parte del distributore, molto stringenti: consegna della certificazione di appropriatezza o di adeguatezza e consulenza obbligatoria, in relazione al tipo di prodotto e alla modalità di offerta.
Le nuove normative che impatteranno in modo sostanziale nei confronti degli intermediari.
Modifica dei modelli precontrattuali e del loro utilizzo
Il Provvedimento Ivass 97/2020 modifica in modo sostanziale l’informativa precontrattuale di competenza del distributore introducendo:
- nuovi modelli che i distributori devono consegnare ai contraenti (Allegato 3, Allegato 4, Allegato 4bis, Allegato 4ter)
- nuove modalità di consegna degli stessi:
L’attuale Allegato 3 (obblighi di comportamento degli intermediari) viene sostituito dal nuovo Allegato 4-ter, che elenca le regole di comportamento del distributore e che deve essere:
- pubblicato nei locali dell’intermediario
- consegnato prima della conclusione del contratto se questa avviene fuori sede
- consegnato in caso di vendita a distanza
Il nuovo Allegato 4-ter deve essere reso disponibile all’interno dei locali in formato cartaceo o elettronico o pubblicato sul sito internet, insieme al nuovo Allegato 3 e all’elenco delle imprese (Sezione I del nuovo Allegato 4) con cui l’intermediario ha rapporti, anche per il tramite di collaborazioni orizzontali.
L’attuale Allegato 4 viene sostituito in parte:
- dal nuovo Allegato 3, che fornisce al contraente l’informativa sul distributore, sulla sua attività, sui conflitti di interesse, sugli strumenti di tutela (intermediario o impresa) e in parte
- dal nuovo Allegato 4, che fornisce informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP (consulenza, remunerazione, pagamento dei premi) oppure
- dal nuovo Allegato 4bis, che fornisce informazioni del prodotto IBIP (consulenza, remunerazione e incentivi, pagamento dei premi)
Il nuovo Allegato 4 dovrà essere consegnato o trasmesso al contraente prima della conclusione del contratto (come il precedente modello).
Nello specifico:
Allegato 3 – “Informativa sul distributore” – Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse. Download
Allegato 4 – “Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP”. Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. Download
Allegato 4 BIS – “Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo” – Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. Download
Allegato 4 TER – “Elenco delle regole di comportamento del distributore” – Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. Download
Per restare informato sulle novità dal mondo EB 👇
Fonte: AssiNews