Lo ribadisce la sentenza n. 36257 emessa il 17 dicembre 2020 dalla I Sezione Penale della Corte di Cassazione. La guida senza patente ha rilievo penale se il conducente sottoposto ad una misura di prevenzione personale è scoperto alla guida di un autoveicolo o un motoveicolo, ma non se si tratti invece di un ciclomotore: categoria in cui è da ricondurre la bicicletta elettrica, come un qualsiasi veicolo dotato di motore elettrico, azionabile attraverso l’utilizzo di un acceleratore.
di F. Sulis e MR. OLIVIERO
Evoluzione del reato di guida senza patente
La guida senza patente sostanziava un reato previsto dal nostro ordinamento fino alla depenalizzazione contenuta nel Decreto Legislativo n. 8 del 2016 in vigore dal 6 febbraio 2016. La medesima condotta può assumere ancora rilievo penale ma soltanto in due ipotesi:
- in caso di recidiva/reiterazione nel biennio;
- laddove il soggetto che guidi senza patente sia sottoposto ad una misura di prevenzione personale.
Patente e misura di prevenzione personale
Quest’ultima ipotesi, in particolare, è espressamente disciplinata dall’art. 73 del Decreto Legislativo n. 159/2011, noto come Codice Antimafia:
«Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale».
Le decisioni della Cassazione
Con più pronunce la Cassazione ha chiarito che la previsione del Codice Antimafia pur poggiando anch’essa su una violazione del codice della strada, è dotata di autonoma forza incriminatrice, «tanto che», hanno evidenziato gli ermellini, tale ipotesi «continua a integrare ipotesi di illecito penale» (così Cass. Pen. I sez. n. 35772 del 6 agosto 2019). L’aspetto su cui la Suprema Corte è stata più volte interpellata attiene a quale tipologia di veicoli sia contemplata nella predetta norma, atteso che vi sono alcuni mezzi per la cui guida è richiesta la patente, ma che non rientrano nella nozione di autoveicolo o motoveicolo.
I casi
Tra i casi posti all’attenzione ed al vaglio degli ermellini, se ne individuano due, con imputati riconosciuti colpevoli del reato ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo n. 159 del 2011. In tutti e due i casi il veicolo condotto dall’imputato era stato inquadrato come ciclomotore. Condannati da Corti di Appello siciliane, entrambi hanno proposto ricorso in Cassazione assegnati alla prima Sezione Penale della Suprema Corte.
Per la Cassazione il ciclomotore non è un motoveicolo
Nel primo caso, deciso dagli ermellini con sentenza n. 4927 del 3 ottobre 2019, depositata il 05 febbraio 2020, il veicolo in esame era un ciclomotore Aprilia Scarabeo 50 cc ed i Giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che l’articolo 73 del codice antimafia contempla come “mezzi” esclusivamente gli autoveicoli o i motoveicoli, che, anche dall’esame e raffronto di varie disposizioni, i motoveicoli e i ciclomotori sono sottocategorie fra loro distinte, con la conseguenza che nella nozione di motoveicolo di cui all’articolo 73 del decreto legislativo n. 159/2011 non può farsi rientrare il ciclomotore. In tal caso, dunque, la I Sezione Penale della Cassazione ha annullato la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Bicicletta elettrica e a pedala assistita
Nel secondo caso, deciso con sentenza n. 36257 del 7 ottobre 2020, depositata il 17 dicembre 2020, invece, il veicolo condotto dall’imputato era una bicicletta elettrica; il Tribunale di Gela prima, la Corte di Appello di Caltanissetta poi ed in parte anche la stessa Cassazione, hanno, dunque, in primo luogo analizzato le caratteristiche del veicolo, sì da valutare in quale categoria fosse da inquadrare. I Giudici di merito, in particolare, hanno distinto la bicicletta a pedalata assistita: «dotata di un motore ausiliario elettrico di potenza massima 2,25 kw, entrante in azione soltanto in presenza di un movimento dei pedali, per poi progressivamente ridurre e, infine, interrompere l’alimentazione quando il veicolo raggiunga i 25km/h» dalla bicicletta elettrica che è «un veicolo dotato di motore elettrico, azionabile attraverso l’utilizzo di un acceleratore, anche ove il conducente non sia pedalando». I giudici hanno inoltre chiarito che la bicicletta a pedalata assistita va classificata come velocipide, mentre la bicicletta elettrica come ciclomotore, con conseguente obbligo di omologazione e immatricolazione. Anche in tal caso, però, la prima Sezione Penale della Suprema Corte ha evidenziato che la categoria dei ciclomotori non rientra in quella dei motoveicoli previsti dall’articolo 73 del codice antimafia; anche in tal caso la sentenza è stata annullata perché il fatto non sussiste.
Fonte: Assinews.it