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Attestato di Rischio Europeo: cosa cambierà?

Procede la riforma per l’attestato di rischio. Tra un anno, il 24 luglio 2025, entrerà infatti in vigore la nuova versione del modello che sarà valido in tutti i Paesi dell’Unione.

La Commissione Europea ha dato infatti il via libera al Regolamento d’esecuzione 2024/1855. Con questa approvazione, si avvia il percorso verso l’adozione del nuovo modello per l’attestazione della sinistrosità pregressa, che sarà valido in tutta l’Unione.

L’attestato di rischio: cos’è e perché è rilevante?

L’attestato di rischio riassume la storia assicurativa di un veicolo. Questo resoconto è legato a una polizza RCA e include un elenco degli incidenti in cui il veicolo è stato coinvolto, indipendentemente da chi fosse alla guida. Le informazioni sui sinistri riguardano esclusivamente il veicolo, il che significa che il guidatore può cambiare. Inoltre, l’attestato di rischio riporta la classe di merito universale (CU) del veicolo, fondamentale per calcolare l’importo del premio annuale da pagare alla compagnia assicurativa basato sul meccanismo bonus/malus.

È importante sapere che, se decidi di cambiare compagnia assicurativa, non è più necessario inviare il tuo attestato di rischio alla nuova compagnia. Questo perché tutte le informazioni contenute nell’attestato sono disponibili nella banca dati degli attestati di rischio, un grande archivio elettronico gestito dall’ANIA e controllato dall’IVASS.

Le principali novità

Ecco le principali novità in arrivo per questo importante documento che stabilisce il premio finale di una polizza auto:

  1. Formato elettronico standardizzato: Il nuovo attestato di rischio europeo sarà non solo in formato elettronico, ma anche basato su un modello uniforme in tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea. Tuttavia, su richiesta del contraente, sarà disponibile anche in formato cartaceo. Il regolamento specifica: “Per ragioni ecologiche e per ridurre i costi amministrativi, è opportuno che le attestazioni di sinistrosità pregressa siano rilasciate per via elettronica come impostazione predefinita”.
  2. Facile riconoscibilità: Il nuovo attestato di rischio avrà una forma e un contenuto tali da renderlo facilmente riconoscibile in tutta l’UE, a beneficio sia delle imprese di assicurazione che dei contraenti.
  3. Non discriminazione: Gli Stati membri dell’UE garantiranno che le imprese di assicurazione non trattino i contraenti in maniera discriminatoria né maggiorino i loro premi in base alla nazionalità o al precedente Stato membro di residenza.
  4. Accessibilità su richiesta: Il contraente potrà richiedere in qualsiasi momento l’attestato di rischio relativo alla garanzia di responsabilità civile del veicolo o dei veicoli coperti da una polizza.
  5. Parità di trattamento: Gli Stati membri devono assicurarsi che le compagnie di assicurazione trattino le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle rilasciate da un’impresa di assicurazione del proprio Stato, inclusi eventuali sconti.

Contattaci per avere un preventivo gratuito! info@ebrokers.it

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