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Obbligatoria per gli Avvocati la polizza Infortuni. Come e perchè.

Articolo in collaborazione con Notiziario Assicurativo by Mario Vatta

La pubblicazione in G.U. della Legge che riordina la professione forense sembra non aver  destato la curiosità del settore assicurativo al punto che nessuna delle testate online mi sembra ne abbia evidenziato la entrata in vigore.

Eppure si tratta di un bel regalo  fatto alle Compagnie di Assicurazione poichè, oltre all’obbligo della stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, accomunando anche gli avvocati all’obbligo più generale previsto per tutti i professionisti a partire dal prossimo agosto 2013, è stato introdotto anche un quanto mai singolare obbligo di stipulare apposita polizza a copertura degli infortuni come evidenziato all’articolo 12) della stessa legge che riporto integralmente.

Gazzetta Ufficiale-Anno 154° – Numero 15 del 18 Gennaio 2013

 LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247.

Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.

…omissis

Art. 12.
1.Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni .L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2,All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

omissis…

La domanda che qualsiasi assicuratore si pone è certamente perchè gli avvocati debbano essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e i tanti altri professionisti, che magari svolgono attività anche più rischiose di quelle legali, invece no?

Gli altri professionisti tirano un sospiro di sollievo e gli avvocati un mugugno di disappunto, per i costi e il nuovo adempimento.

E allora basta scavare nella Rete, negli atti ufficiali straordinariamente ormai reperibili per tutti, per comprendere se questa modifica rispetto il testo originario, perchè di questo si tratta, sia il risultato di qualche influenza legata a qualche gruppo di pressione oppure no.

L’obbligo anche della copertura infortuni scopriamo essere conseguenza dell’emendamento 12.4 del 09/10/2012 presentato dal deputato Marco Beltrandi , iscritto al gruppo parlamentare del Partito Democratico.

Eccone il resoconto video originale.

Non è dato di capire se le intenzioni dell’emendamento accolto mirassero a dare una utile garanzia ai praticanti che frequentano gli studi legali, e se così fosse sarebbe condivisibile lo spirito tutelante a favore di soggetti deboli quali i praticanti spesso sono.

Colpisce invece la blanda e generica argomentazione che il video ci testimonia e la altrettanto rilassata accettazione della proposta che ritroviamo nel testo definitivo della legge. Magari fosse così facile anche per gli assicuratori convincere una delle tante categorie professionali a stipulare convenzioni prima e polizze poi!

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