Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il testo del decreto legislativo che modificherà sia il codice della strada, ma soprattutto il codice delle assicurazioni private nei titoli che riguardano le norme RCA.
L’armonizzazione della legislazione dei Paesi Membri, la tutela delle persone lese, l’indennizzo in tutti i casi di insolvenza di compagnie straniere, l’aumento dei massimali, il rafforzamento dei controlli sui veicoli degli Stati membri, il riconoscimento transfrontaliero degli attestati di rischio, il sistema di calcolo e controllo dei premi RCA mediante sistema informatizzato, sono alcuni dei punti fermi e degli obiettivi della direttiva UE. Alcuni sono già stati recepiti nella nostra legislazione (vedi ad esempio i massimali e il Preventivatore) altri dovranno trovare diretta applicazione.
Cosa cambierà?
1) L’obbligo di assicurare il veicolo non è più collegato al luogo di circolazione (aree pubbliche o ad esse equiparate) bensì al concetto di uso/funzione dei veicolo – ovvero alla sua idoneità a trasportare cose e persone a prescindere dalle sue caratteristiche tecniche. Sarà così obbligatorio assicurare il veicolo sempre e comunque ad eccezion fatta di mezzo meccanicamente inutilizzabile o sottoposto a misura cautelare
2) La sospensione della copertura assicurativa, ove richiesta dall’assicurato, dovrà essere obbligatoriamente applicata dalla compagnia. Può essere richiesta più volte ma non oltre la durata di 9 mesi rispetto all’annualità.
3) Viene modificato il concetto di veicolo ampliandolo e ricomprendendo in esso anche il rimorchio ove utilizzato come mezzo di trasporto indipendentemente dall’essere agganciato o meno.
4) L’inserimento dei mezzi a trazione elettrica (monopattini) nella categoria dei veicoli. Questo avverrà mediate successivo decreto Ministro delle imprese e del Made in Italy, con conseguente loro obbligo di assicurazione. La direttiva in realtà non prevede questo obbligo lasciando agli Stati membri la facoltà di disciplinare in via autonoma.
5) Adeguamento dei massimali che dovranno essere uguali per tutti gli Stati membri e il loro aggiornamento avverrà direttamente dalla Commissione Europea e non più ad opera dei singoli Stati mediante legislazione interna.
6) Nuova disciplina per i sinistri causati da rimorchio dotato di distinta copertura assicurativa. Verrà inserito l’art 144 bis che consente al danneggiato di richiedere il risarcimento danni alla compagnia che assicura il rimorchio e non al veicolo trainante
7) Facoltà per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada di ottenere i rimborsi nei confronti dei corrispentti enti che dovranno essere obbligatoriamente operanti in tutti gli Stati Membri; vengono implementati gli obblighi di informazione, controllo e collaborazione tra i Fondi di Garanzia degli Stati Membri.
Affidati sempre a veri professionisti delle assicurazioni!
Fonte: Assinews