(di Maurizio Caprino – Il Sole 24 Ore)
Da lunedì la dematerializzazione del Cdp. Niente più rischi di smarrimento da parte dei cittadini e falsi anche se i risparmi non incideranno sulle tariffe Pra
Da lunedì prossimo, 5 ottobre, il certificato di proprietà dei veicoli (Cdp) sarà solo online. Un addio al cartaceo che a regime riguarderà tutti i mezzi iscritti al Pra e che, pur comportando qualche semplificazione, avrà benefici più contenuti rispetto a quelli di altre dematerializzazioni. Ma ciò non toglie che l’operazione sia importante in un’altra ottica: di fatto, è l’interpretazione che l’Aci dà del concetto di documento unico del veicolo, che è all’origine della parte della riforma Madia della pubblica amministrazione (legge 124/2015) che prevede l’abolizione del Pra (si veda anche “Addio al Pra, la partita va oltre i risparmi”, di Maurizio Caprino, Il Sole 24 Ore, 18.09.2015). Inizialmente, si era parlato anche della possibilità di unificare solo i due documenti oggi esistenti (carta di circolazione e Cdp) e non anche i due enti che li emettono (Motorizzazione e Pra). Con l’unificazione, l’Aci perderebbe il ruolo di gestore del Pra e con esso buona parte delle risorse a sua disposizione.
Con la dematerializzazione, la firma del venditore verrà apposta solo su supporto digitale e cesserà l’emissione del Cdp cartaceo per tutti i mezzi iscritti al Pra da lunedì: al suo posto ci sarà un documento virtuale, presente nei server Pra e consultabile dall’interessato via web (senza valore di certificazione) digitando un codice presente sulla ricevuta datagli all’espletamento della pratica. La consultazione sarà possibile per chiunque conosca o si trovi in mano il codice, ma il Pra è un pubblico registro e quindi non pone problemi di riservatezza.
Si procederà analogamente per le altre pratiche di competenza Pra (passaggi di proprietà dell’usato e annotazioni di fermi amministrativi, perdite di possesso, ipoteche) richieste da lunedì. L’unica differenza sta nel fatto che, essendo riferite perlopiù a casi in cui esiste già un certificato cartaceo, quest’ultimo sarà sostituito da quello dematerializzato. Alla lunga, se il sistema dovesse rimanere così, tutti i mezzi iscritti al Pra saranno “digitalizzati”.
Fino a febbraio ci sarà un regime transitorio, con la stampa di un documento in fase di autentica della firma del venditore. Servirà non da certificato, ma come semplice supporto su cui apporre la marca da bollo, in attesa che l’Agenzia delle Entrate perfezioni, appunto fra quattro mesi, l’apposizione del bollo virtuale; per questo motivo resterà solo agli atti dell’ufficio in cui è avvenuta l’autentica. Nelle autentiche presso notai e Comuni, fino a febbraio resteranno le attuali procedure seguite col Cdp cartaceo.
I benefici percepibili dai cittadini saranno l’impossibilità che si falsifichi il certificato cartaceo e che lo si perda. Cosa non rara perché esso non va tenuto a bordo e si conserva in casa o addirittura resta dal venditore: finora ogni anno il Pra ha ristampato per furto o smarrimento 300mila documenti, molti più delle 50mila carte di circolazione (da tenere a bordo) perdute o rubate. Così le forze dell’ordine non dovranno più raccogliere 300mila denunce.
Tuttavia i risparmi legati al non dover stampare il certificato non si tradurranno in una diminuzione delle tariffe Pra. Inoltre, le forze dell’ordine non guadagneranno il vantaggio di fare verifiche anche su strada senza guardare i documenti, come invece succederà dal 18 ottobre per la Rc auto con la dematerializzazione dei documenti assicurativi: nel caso della proprietà dei veicoli, questo controllo era possibile anche prima.
Le novità riguardano il solo Cdp e quindi non toccano le altre regole legate alle compravendite, non essendo cambiata la normativa sulla materia. Restano dunque le falle del sistema attuale. Quella più importante è il fatto che non è richiesta la presenza contemporanea di venditore e acquirente. Col risultato principale che ci sono venditori che restano intestatari: l’acquirente, per risparmiare, non trascrive l’atto firmato dall’ignaro cedente, cui rimane la responsabilità del veicolo in prima battuta.