Obblighi di trasparenza per le strutture sanitarie (art. 2 e 4 legge Gelli) – Lo stato dei lavori

Il risultato di una breve indagine sull’adeguamento delle strutture sanitarie private agli art. 2 e 4 della legge Gelli

Si avvicina il termine per gli adempimenti delle strutture sanitarie, fissato alla fine di marzo, in base a quanto previsto dalla Legge Gelli (n. 24/2017), circa gli obblighi di trasparenza:

1. Relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria (art. 2, comma 5).

2. Pubblicazione nel sito internet della struttura sanitaria, dell’importo dei risarcimenti erogati (il liquidato annuo) relativi all’ultimo quinquennio (art. 4, comma 3 ).

Anche se non vi sono indicazioni da parte del Ministero, salvo quelle della Commissione Salute del Coordinamento delle Regioni – Rischio clinico – Sicurezza delle Cure, la maggior parte delle strutture private e religiose da noi intervistate in questi giorni ci risultano pronte ad ottemperare alla previsione.

Con riferimento alla Relazione annuale, in particolare, le strutture hanno posto l’accento sulle attività in essere per la gestione del rischio clinico, sul numero degli eventi sentinella rilevati nel corso dell’anno e sui sistemi di vigilanza sui dispositivi medici, farmacovigilanza, emovigilanza.

Con riferimento alla sezione relativa all’importo dei risarcimenti erogati (liquidato annuo), relativo al periodo di riferimento dell’ultimo quinquennio, le strutture si sono concentrate sulle somme effettivamente erogate senza evidenziare quelle accantonate a riserva o fondo rischi dalle Compagnie assicuratrici o dai propri organi amministrativi (in caso di auto-assicurazione).
Giova rammentare che la posizione delle aziende oggetto del campione non è concorde con questo indice di valutazione, del tutto scollegato dall’espressione del livello qualitativo dell’assistenza prestata.
In effetti la previsione inserita nel decreto e recepita dalle strutture come obiettivo di trasparenza nei confronti del cittadino e impegno costante al miglioramento, rischia di minare il rapporto fiduciario della prestazione qualora non vi fosse una coerente lettura da parte del paziente che, il più delle volte, non ha sufficiente capacità di contestualizzare il dato numerico.

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